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COMUNICATO STAMPA

Lunedì 15 settembre suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico. Un augurio di buono e proficuo lavoro giunga agli insegnanti, al p...

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treviattiva.it 16-09-2008

 

Trevi, 11 settembre 2008            


    Al Sig. Sindaco del Comune di Trevi


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treviattiva.it 28-08-2008

Al Sig. Sindaco del Comune di Trevi

 
MOZIONE

 

·         Considerato che sta per inizia...

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treviattiva.it 10-03-2008

Pubblichiamo la raccolta annuale delle delibere del Consiglio Comunale e di Giunta del Comune di Trevi. Ogni file in formato .pdf contiene l'insieme delle delibere pubblicate in un anno. La raccolt...

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Statuto del Comune di Trevi
treviattiva.it del 14-10-2002

Versione vigente approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 ottobre 2002.

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Città di Trevi
Statuto Revisione 2002
Testo degli articoli da uno a centosei approvato dal consiglio comunale nella seduta del 14 ottobre 2002.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI
CAPO I
LA COMUNITA', LO STATUTO, IL COMUNE
ARTICOLO 1
La Comunità
1. La Comunità di Trevi é formata dalle persone che risiedono stabilmente nel territorio comunale, da coloro che pur essendosi trasferiti all'estero mantengono legami con la Comunità di origine, da tutti coloro che, non essendo residenti, hanno interessi qualificati nell'ambito del territorio.
2. La Comunità è autonoma e realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri disciplinati dallo statuto del Comune.
3. Lo statuto è la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e regola i procedimenti e la formazione degli atti e delle scelte secondo i principi della legalità, della rappresentatività e della partecipazione.
ARTICOLO 2
La Comunità nello Stato
1. Il patrimonio storico e culturale, le tradizioni civili e religiose della Comunità e le peculiarità del territorio costituiscono stimolo e fondamento all'azione del Comune per concorrere alla vita di uno Stato unito, libero e pacifico, ed alla collaborazione fra nazioni sovrane ispirata ai valori della pace e della solidarietà.
2. La pace e la libertà, in ogni loro manifestazione ed espressione, sono diritti fondamentali delle persone e dei popoli, in conformità alla Costituzione ed alle norme internazionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie ed il totalitarismo come strumento di opp ressione.
3. Il Comune promuove iniziative di educazione alla pace rivolte soprattutto ai giovani. Valorizza ed accresce il contributo originale offerto alla causa della pace dai movimenti e dalle personalità laiche e religiose della terra umbra.
4. Le differenze fra le etnie, le Comunità ed i popoli costituiscono un valore fondamentale che concorre alla costruzione della società moderna.
ARTICOLO 3
Il Comune
1. Il Comune rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo economico e sociale ed il progresso civile e culturale.
2. La consultazione e la partecipazione dei cittadini all’attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti ed alle informazioni del Comune, la comunicazione costante con la popolazione, il metodo della programmazione, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione comunale.
3. Il Comune esercita la potestà regolamentare secondo i principi e le disposizioni fissate nello statuto. I regolamenti sono atti fondamentali e devono essere fra loro coordinati per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale.
CAPO II
DIRITTI E DOVERI NELLA COMUNITA'
ARTICOLO 4
I diritti delle persone
1. Tutti i membri della Comunità hanno pari dignità.
2. Il Comune concorre ad assicurare a ciascuno il godimento dei diritti individuali e collettivi, la fruizione dei servizi e la piena realizzazione della persona nel rispetto delle sue condizioni psichiche e fisiche.
3. Riconosce e tutela la famiglia naturale come nucleo fondamentale della società fondata sugli affetti. Promuove le iniziative idonee ad eliminare ostacoli o difficoltà di ordine economico, abitativo o sociale alla formazione di nuove famiglie. Tutela la figura della madre promuovendo anche una maggiore partecipazione delle associazioni famigliari e dei consultori. Riconosce l’essenzialità del lavoro domestico e casalingo, soprattutto quando rivolto alla cura dei figli, delle persone anziane, dei disabili e dei disadattati.
4. Riconosce particolare rilievo ai diritti dell’infanzia e dei minori. Riconosce e tutela il minore come pieno soggetto di diritti e promuove iniziative idonee a prevenire, rimuovere o reprimere ogni forma di violazione, di abuso o di sfruttamento lavorativo, sessuale, psichico o morale dell’infanzia.
5. Promuove la valorizzazione delle risorse intellettuali, umane e di esperienza delle persone anziane.
6. Promuove e garantisce, con i mezzi istituzionali di cui dispone, la piena e reale integrazione delle minoranze etniche e razziali nel tessuto sociale ed economico, nel pieno rispetto delle peculiarità, delle culture e dei credo religiosi propri di ciascuna di esse, su un piano di effettiva parità con tutti gli altri membri della Comunità.
7. Ripudia e si adopera a rimuovere e prevenire ogni forma di discriminazione morale, economica e sociale determinata da motivi politici, religiosi, razziali etnici o di orientamento sessuale, riconoscendo a ciascuno il diritto di esprimere liberamente la propria personalità ed il proprio pensiero, con l’unico limite del rispetto dei diritti inviolabili della persona, delle norme giuridiche e delle leggi del nostro ordinamento.
8. Riconosce nel lavoro una insostituibile funzione formativa ed un diritto che consente l'affermazione delle libertà costituzionali.
9. Svolge un ruolo attivo per garantire alle persone disabili ed a tutti coloro che versano in situazioni di emarginazione, la fruizione dei servizi ed il godimento delle migliori condizioni nella vita individuale e collettiva.
10. Concorre a ridefinire e coordinare i tempi del lavoro, dei servizi e degli uffici pubblici in modo che l’organizzazione e le esigenze della vita collettiva si sviluppino a misura di una dimensione più umana, nel rispetto del diritto di ognuno a migliorare le proprie condizioni di vita.
ARTICOLO 5
Il diritto ad un ambiente non degradato
1. Vivere in un ambiente non degradato è un diritto primario della persona e della Comunità.
2. Il Comune, sia con gli strumenti propri di gestione del territorio che con iniziative autonome, svolge un attivo e attento ruolo di impulso e controllo per il migliore equilibrio ambientale al fine di garantire una vita sana alle persone e la tutela delle specie animali e vegetali. Il rispetto degli animali e della natura è espressione e misura del grado di civiltà dell'uomo.
3. L'equilibrio ambientale è il punto più alto di integrazione fra le attività umane ed il complesso degli elementi che costituiscono l'ambiente esistente. Il Comune si dota di criteri e procedure di valutazione a cui sottoporre ogni intervento che possa produrre una modificazione dell’equilibrio a danno dell'ambiente.
4. Ogni cittadino ha il dovere di concorrere attivamente per garantire che lo sviluppo urbanistico e delle attività produttive sia compatibile con il complesso dei fattori ambientali.
5. La lesione del diritto ad un ambiente non degradato costituisce danno ambientale. Il Comune, con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento, esercita ogni possibile azione tesa a prevenire il danno ambientale e ad esigere il ristoro del danno avvenuto per ristabilire la situazione preesistente.
ARTICOLO 6
Il diritto alla salute
1. Il diritto alla salute è tutelato dai vari livelli del servizio sanitario nazionale e regionale.
2. Il Comune concorre a garantire il completo benessere psichico e fisico della persona attuando iniziative rivolte a verificare e tutelare la sicurezza e la salubrità nell'ambiente di vita e di lavoro, il mantenimento delle condizioni igieniche nei centri abitati, la permanenza degli equilibri ambientali.
3. Riconosce come primaria l'esigenza di prevenire la lesione del diritto alla salute e di tutelare particolari situazioni, quali la malattia, e stadi della vita quali la maternità,  la prima infanzia, la vecchiaia.
ARTICOLO 7
Il diritto all'istruzione ed alla formazione permanente
1. Il diritto all'istruzione è proprio di ogni persona ed è affermato e tutelato dalla legge.
2. Il Comune concorre a rimuovere i condizionamenti di ordine economico, sociale e culturale che di fatto limitano o impediscono l'accesso ai vari gradi dell'istruzione, operando attivamente secondo i seguenti indirizzi:
a) collaborare con la scuola per l'aggiornamento e la qualificazione delle attività didattiche, l'utilizzo di nuove tecniche di apprendimento e per dotare l'attività scolastica di strutture ed attrezzature moderne ed efficienti;
b) attuare, anche d'intesa con i Comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, l’Università degli studi o altri soggetti idonei, forme ed iniziative di educazione permanente rivolte alla generalità dei cittadini o a particolari categorie;
c) fornire ogni possibile assistenza ai ragazzi che hanno impedimenti per completare il ciclo della scuola dell'obbligo.
3. Attribuisce particolare rilievo alla formazione permanente ed all'aggiornamento e riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti ed autonomi, sia nei settori produttivi che nel settore terziario e dei servizi promuovendo e favorendo appositi corsi.
ARTICOLO 8
Il diritto alla pluralità
1. Ogni singolo membro della Comunità ed ogni forma associativa può contribuire con le sue idealità e competenze professionalie con le sue tradizioni al continuo processo di definizione dell’identità locale ed alla promozione del bene della Comunità, nel pieno rispetto delle altre idealità e tradizioni.
2. Il Comune riconosce la funzione ed il contributo originale delle forme associative, ferma restando la reciproca autonomia di azione e di giudizio.
ARTICOLO 9
Parità di opportunità
1. Le diversità fra le persone e fra i sessi costituiscono un valore ed una risorsa capace di arricchire la Comunità e di garantire che il singolo o un gruppo sociale possa contribuire al progresso collettivo.
2. Il Comune riconosce gli apporti che possono venire da singole soggettività' ed opera per rendere effettiva la definizione di pari opportunità fra gli uomini e le donne.
ARTICOLO 10
I doveri dei cittadini
1. Il primo dovere di ogni cittadino è di essere fedele alla Costituzione dello Stato, di osservare le sue leggi e lo statuto comunale.
2. L'appartenenza del singolo alla Comunità, i principi di giustizia sociale, di partecipazione democratica e di rispetto dell'ambiente, impongono  che l'interesse particolare debba essere fatto valere nel rispetto del bene comune.
3. I cittadini che sono impegnati in funzioni pubbliche debbono espletarle con onore, onestà, responsabilità e senso della Comunità.
4. Ogni cittadino deve contribuire alle spese del Comune, nei modi e nelle forme fissate dalla legge e nel rispetto del dettato costituzionale.
CAPO III
PRINCIPI NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 11
I principi nell'esercizio delle funzioni
1. Il Comune esercita tutte le funzioni stabilite dalla legge o delegate da altri soggetti istituzionali nel rispetto delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti attuando il principio della sussidarietà. Fra di esse hanno carattere primario quelle relative ai settori organici dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, dello sviluppo economico e dei servizi pubblici e sociali.
2. Tutte le funzioni sono esercitate nel rispetto delle garanzie fissate all'articolo 3 attraverso l'applicazione dei seguenti principi generali:
a) attuazione della massima trasparenza ed imparzialità nel procedimento decisionale;
b) separazione fra il momento della decisione degli organi elettivi e quello dell'attuazione affidata all'apparato tecnico-amministrativo o ad organismi di gestione esterni;
c) attuazione delle disposizioni di legge e di iniziative autonome per garantire ai cittadini l'informazione e la partecipazione al procedimento amministrativo;
d) responsabilizzazione degli uffici e dei singoli dipendenti, sia nella fase di formazione delle scelte che nell'attuazione del contenuto degli atti;
e) possibilità per ogni ufficio, nell'ambito della sua competenza e professionalità, di formulare proposte e di partecipare attivamente all'orientamento degli organi decisionali.
3. In applicazione delle disposizioni di legge, il Comune attua le semplificazioni dei procedimenti amministrativi. Nei procedimenti relativi all’ adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive il Comune garantisce il diritto di partecipazione degli interessati con le modalità stabilite nel regolamento.
4. Il Comune promuove e partecipa alla definizione e realizzazione di accordi di programma e forme di cooperazione con la Regione, la Provincia ed altri Comuni o soggetti istituzionali sia per attuare progetti su un vasto ambito territoriale, sia per realizzazioni specifiche che contribuiscono ad un armonico sviluppo territoriale.
5. Attua gli istituti per la partecipazione e la consultazione definiti nel Titolo III.
6. Organizza forme di decentramento dei servizi generali quando se ne ricavi un significativo beneficio per i cittadini e non si aggravi in misura ingiustificata il costo della gestione complessiva.
ARTICOLO 12
Il principio della programmazione
1. Il Comune assume il principio della programmazione come metodo generale della propria azione di governo ed indirizza la sua organizzazione interna e l'uso delle risorse finanziarie secondo criteri idonei ad attuarlo.
2. Partecipa alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento dell'ente Regione ed alla definizione dei documenti programmatici di altri soggetti istituzionali di dimensione sovracomunale, perseguendo la valorizzazione delle potenzialità e delle vocazioni della Comunità locale, l'uso razionale e la tutela delle risorse ambientali e naturali del territorio comunale, considerandoli specifici apporti ad un equilibrato sviluppo della società regionale.
3. Acquisisce l'apporto delle rappresentanze sociali e dei soggetti istituzionali operanti nella Comunità per definire obiettivi e strumenti della programmazione e della pianificazione territoriale in ambito comunale. Promuove opportune forme di partecipazione per definire il proprio orientamento in ordine a documenti programmatici che si riferiscono a livelli sovracomunali.
4. Attua o consente sul proprio territorio gli interventi previsti da piani e programmi di enti sovracomunali secondo il principio della reciproca collaborazione e per concorrere a costruire il sistema coordinato delle autonomie locali.
ARTICOLO 13
Gli strumenti per la programmazione comunale
1. La relazione previsionale e programmatica ed il Piano Esecutivo di Gestione di cui all’art. 84, sono gli strumenti tecnico contabili per indirizzare tutta l’attività del Comune secondo il principio della programmazione, fissano gli obiettivi da perseguire sulla base delle risorse disponibili nel rispetto dei piani e programmi di settore.
ARTICOLO 14
La pianificazione territoriale
1. Il territorio è la risorsa fondamentale della Comunità ed il suo uso è regolato da piani pluriennali finalizzati alla sua valorizzazione e tutela.
2. Gli strumenti urbanistici ed ogni forma di pianificazione territoriale, anche settoriale e specifica, devono tendere a realizzare la massima economia delle aree, la più razionale utilizzazione delle risorse e la massima produttività ed utilità delle infrastrutture. Agli stessi criteri devono ispirarsi i piani di iniziativa privata.
ARTICOLO 15
Lo sviluppo delle attività produttive
1. L'iniziativa imprenditoriale pubblica e privata costituisce un fattore di sviluppo economico.
2. Nei confronti delle attività produttive nell’agricoltura, nell'artigianato e nell'industria il Comune svolge una funzione di promozione ispirando la sua azione ai seguenti indirizzi:
a) perseguire la realizzazione di infrastrutture viarie per il rapido ed economico trasporto delle merci onde consentire collegamenti efficienti fra la regione e gli ambiti nazionali ed europei;
b) attuare iniziative di ricerca ad alto contenuto tecnico e scientifico, nell'ambito degli indirizzi della programmazione regionale, per definire le possibili linee di sviluppo che tengano conto delle potenzialità e delle vocazioni del territorio e per contribuire al continuo aggiornamento delle tecnologie del sistema produttivo e all’ampliamento dei mercati;
c) sostenere le attività agricole con la realizzazione di opere a carattere strutturale di uso collettivo, con incentivi e servizi a favore degli agricoltori, con iniziative per valorizzare le produzioni tipiche e per favorire la diffusione della cooperazione;
d) sostenere l'iniziativa imprenditoriale e le attività artigianali con realizzazioni e servizi specifici sul proprio territorio o su dimensione intercomunale ricercando la collaborazione delle istituzioni interessate;
e) favorire la diffusione della formazione professionale e di forme associative con fini imprenditoriali;
f) consentire l'insediamento di attività di produzione o di trasformazione sul territorio comunale compatibili con i fattori ambientali e favorire l'affermarsi di una cultura d'impresa attenta agli equilibri ecologici.

 

ARTICOLO 16
Lo sviluppo delle attività commerciali
1. Il complesso delle attività commerciali e dei punti di vendita costituisce la rete di distribuzione delle merci sul territorio. Il Comune, d'intesa con gli operatori del settore e con adeguate rappresentanze dei consumatori, opera affinché essa si qualifichi costantemente come sistema aperto ed interconnesso con altri territori, secondo una logica di libero scambio dei beni e come strumento per perseguire l'interesse pubblico di una efficace distribuzione delle merci.
2. La funzione primaria assicurata dal sistema distributivo è la tutela degli interessi del consumatore, offrendo ad esso opportunità di scelta, qualità dei prodotti e prezzi appropriati.
3. Il sistema distributivo si caratterizza per l’equilibrio fra forme di vendita di grande e piccola dimensione. Il Comune opera per l'integrazione fra le diverse forme di vendita e favorisce il raggruppamento e l'associazionismo fra piccole aziende commerciali.
ARTICOLO 17
Lo sviluppo del turismo
1. Il turismo costituisce occasione di incontro fra culture e tradizioni diverse e fattore di sviluppo economico.
2. Il Comune stimola il potenziamento, l'ordinata espansione e la qualificazione delle imprese, delle strutture e dei servizi legati al turismo per rendere possibile la piena conoscenza e fruizione, da parte degli ospiti della Comunità, del patrimonio storico e artistico e degli ambienti naturali propri del territorio. Incentiva la diffusione dell’ospitalità al turista nelle aziende agricole.
3. Promuove e favorisce iniziative culturali, editoriali ed artistiche atte a far conoscere le peculiarità del territorio in ambiti nazionali e internazionali.
4. La salvaguardia del patrimonio storico e culturale della Comunità costituisce principio e limite alla promozione ed allo sviluppo del turismo.
CAPO IV
I SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI
ARTICOLO 18
I servizi pubblici locali
1. Il Comune garantisce la gestione di servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni o attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico ed il progresso civile della Comunità.
ARTICOLO 19
I servizi sociali
1. Il Comune promuove e favorisce servizi e forme di assistenza rivolte a persone o gruppi sociali esposti all' emarginazione, svolgendo un'azione di prevenzione, di superamento di condizioni di isolamento sociale o di degradamento umano e civile.
2. Quando l'espletamento di tali servizi richiede strutture e competenze professionali specifiche, la loro gestione è affidata al servizio sanitario pubblico ovvero ad una istituzione appositamente costituita.
CAPO V
LE ATTIVITA' NEI TEMPI NON DEDICATI AL LAVORO
ARTICOLO 20
Il lavoro volontario
1. Il Comune valorizza e sostiene il lavoro volontario nei settori della sicurezza civile ed ambientale e dei servizi sociali quando è prestato in forme organizzate con caratteri di continuità. Riconosce la funzione sociale del volontariato nelle iniziative con fini di assistenza e solidarietà, nella promozione della cultura, del turismo e dello sport.
2. Le organizzazioni o i singoli che offrono prestazioni al di fuori di un organico rapporto di lavoro, possono partecipare alla formazione degli indirizzi operativi ed alla gestione dell'attività in cui operano, nelle forme stabilite dalla normativa vigente e dagli atti che istituiscono o regolano il relativo servizio.
ARTICOLO 21
La promozione della cultura
1. Le attività culturali, esercitate sia da singoli che da forme associative, anche se non di livello professionale, costituiscono uno specifico apporto alla formazione della persona ed all'evoluzione della Comunità.
2. Il Comune promuove le attività culturali ed il pieno utilizzo delle strutture del territorio, quali il teatro Clitunno, anche in collaborazione con associazioni, soggetti privati ed istituzioni.
3. Anche in collaborazione con la scuola, incoraggia le attività finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del territorio nelle sue espressioni di storia, di arte, di movimenti e trasformazioni sociali, di costume e tradizioni.
4. Individua nei musei, nella pinacoteca e nelle biblioteche dei centri attivi di iniziativa e di promozione culturale.
ARTICOLO 22
La promozione delle attività sportive
1. Lo sport, soprattutto a livello dilettantistico, il turismo sociale, le attività ludiche ed espressive, favoriscono lo sviluppo psichico e fisico dell'individuo ed i rapporti interpersonali.
2. Il Comune promuove e favorisce l'espansione delle strutture sportive, garantendo un equilibrato sviluppo delle diverse discipline, e di quelle per le attività' non sportive esercitate collettivamente nel tempo libero. Assume iniziative perché possano essere utilizzate anche da persone disabili che possono sviluppare l'attività' motoria e la pratica sportiva.
3. La gestione delle strutture per lo sport ed il tempo libero di proprietà pubblica può essere affidata ad organismi sportivi o associazioni di utenti o anche ad altri soggetti privati, purché venga comunque salvaguardato il diritto di accesso per chiunque e l'uso pubblico. Il regolamento disciplina l'utilizzazione di tali strutture in qualunque forma e da chiunque siano gestite.
4. Centri di vita associata, circoli, associazioni, società e gruppi sportivi sono i diretti interlocutori del Comune per ciò che attiene lo sviluppo e la gestione delle attività individuate nel primo comma.
CAPO VI
I GIOVANI E LA TUTELA DEI VALORI
ARTICOLO 23
La condizione dei giovani
1. Il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, la formazione professionale, le libertà garantite dall’ordinamento, le attività culturali e sportive sono gli strumenti che consentono ai giovani di formarsi e di affermare la propria personalità e le proprie capacità nella vita collettiva
2. Il Comune opera per superare condizionamenti ed ostacoli che limitano, di fatto, il diritto dei giovani ad affermarsi. In particolare:
a) attua, per quanto di competenza, e sollecita negli altri soggetti pubblici e privati la massima trasparenza nelle procedure selettive per l'inserimento nel mondo del lavoro subordinato, in modo che questo avvenga sulla base del merito e dello stato di necessità. Assume iniziative per rendere di pubblico dominio le opportunità di lavoro;
b) in collaborazione con la scuola, associazioni ed istituzioni, promuove e favorisce scambi culturali e di conoscenze con giovani di altri territori in ambiti nazionali e internazionali;
c) promuove iniziative per diffondere la conoscenza della Costituzione italiana, dei valori e degli istituti della democrazia, dei diritti e dei doveri della persona nella società;
d) mette a loro disposizione spazi e strutture, appositamente dedicati, quando possono rappresentare un'ulteriore opportunità di espressione individuale e collettiva.
3. Il Comune raccoglie il contributo dei giovani per il migliore funzionamento del sistema democratico rappresentativo e per l'adeguamento delle regole della convivenza civile ai nuovi valori emergenti.
4. Affida ai giovani il compito di perpetuare e rinnovare i valori ed i principi posti a base dello statuto.
ARTICOLO 24
L'impegno contro la disgregazione
1. Nella sua funzione di primo rappresentante della Comunità, il Comune opera per contrastare i fenomeni e le tendenze che, secondo l'esperienza storica e la valutazione comune, portano alla disgregazione dei valori e delle regole della convivenza civile
2. Si oppone alla diffusione delle tossicodipendenze, rifiuta e denuncia la strumentalizzazione dei bisogni e la prevaricazione sui soggetti più deboli, combatte quei fenomeni che, in qualsiasi forma, si avvalgono dell'intimidazione e della paura per proteggere comportamenti criminosi.
3. Si oppone alla corruzione sotto qualsiasi forma si manifesti.
4. Condanna l'uso della violenza per l'affermazione delle idee. Favorisce la dialettica fra le diverse idealità e concezioni e tutela i diritti delle minoranze.
CAPO VII
GLI ELEMENTI DISTINTIVI DEL COMUNE
ARTICOLO 25
Limiti territoriali. Emigrazione. Gemellaggi
1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale definiscono l'ambito entro cui il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai cittadini che risiedono ed operano fuori dal territorio attraverso iniziative tese a mantenere il senso della Comunità, tutelare i loro interessi generali nel territorio d'origine, assisterli nelle loro esigenze nella Comunità in cui risiedono, consentire loro di esprimersi attraverso il voto nei referendum comunali.
3. Il Consiglio Comunale può attuare particolari intese con altre Comunità allo scopo di intrattenere rapporti culturali o realizzare scambi di conoscenze nello spirito della collaborazione e come contributo al progredire della convivenza fra i popoli.
ARTICOLO 26
Le peculiarità del territorio
1. I documenti ed i reperti archeologici che stabiliscono Trevi pagus umbro, poi municipio romano, gastaldato longobardo, libero comune operante in un territorio dai caratteristici elementi solennizzati dal fiume Clitunno e dalla via consolare Flaminia; la campagna nei suoi aspetti ambientali e produttivi; la vasta fascia collinare coperta da ulivi, importante fattore paesaggistico ed economico; le caratteristiche del centro storico, scandite da imponenti tratti delle mura urbiche d'epoca romana, e di alcuni centri frazionali; l'ambiente naturale incontaminato dei colli e delle montagne, rappresentano alcuni elementi che definiscono la storia e la cultura del territorio e della Comunità di Trevi.
2. Il Comune tutela e valorizza tali elementi come tratti della sua identità locale, il suo contributo ai valori di civiltà della gente umbra, il patrimonio della Comunità da trasmettere alle generazioni future.
ARTICOLO 27
La città ed i segni distintivi
1. Trevi si fregia del titolo di "Città" nel quale venne reintegrata in perpetuo da papa Pio VI con la bolla "Apostolicae Sedis" del 28 settembre 1784.
2. Il Consiglio Comunale può conferire particolari riconoscimenti, quali la cittadinanza onoraria, a singole personalità che si siano distinte per speciali contributi alla vita della Comunità o per particolari meriti culturali, scientifici, di lavoro o di solidarietà umana e civile.
3. Lo stemma di Trevi, di origine medioevale, reca una torre merlata alla guelfa, a tre palchi, finestrata, aperta.
4. Il gonfalone comunale, pure di antica origine, si presenta bipartito dall'alto nei colori rosso e verde, frangiato, con al centro l'arme della città con corona turrita sovrastante la scritta "Comune di Trevi".
5. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone.
6. La sede del Comune è posta nell'antico Palazzo Municipale, in Trevi capoluogo. Con atto del Consiglio Comunale la sede può essere trasferita e possono essere aperte sedi decentrate per specifiche funzioni o uffici.
TITOLO II
GLI ORGANI DEL COMUNE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 28
Gli organi del comune
1. Sono organi del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.
ARTICOLO 29
Gli organi elettivi
1. Sono organi elettivi il Sindaco ed il Consiglio Comunale.
2. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi. L'esercizio di tali funzioni deve tendere a realizzare un governo efficace ed efficiente della Comunità.
ARTICOLO 30
Riparto delle competenze
1. In applicazione dei principi della certezza della responsabilità operativa e funzionale del personale nella struttura comunale e della distinzione fra i poteri degli organi elettivi e le funzioni di gestione riservate al Segretario Comunale ed ai responsabili di servizio, il Comune attua le seguenti disposizioni:
a) nel regolamento del Consiglio Comunale sono individuati gli atti che, in osservanza della legge e dell'ordinamento comunale, costituiscono espressione dell'attività di indirizzo e controllo riservata al Consiglio stesso;
b) nel regolamento per il personale e l'organizzazione degli uffici e servizi comunali sono individuate le competenze riservate al Segretario ed ai responsabili di servizio in quanto responsabilità gestionali per attuare scelte e obiettivi fissati dagli organi elettivi. In via generale si osserva il principio per cui sono attribuite alla struttura le funzioni esecutive;
c) il documento programmatico relativo agli indirizzi generali di governo indica le funzioni relative a settori omogenei dell'attività del Comune assegnate ad ogni Assessore. Funzioni relative a progetti integrati o a materie particolarmente complesse possono essere assegnate a più Assessori congiuntamente, salvo ad individuare chi, fra essi, svolge il compito di coordinamento;
d) il Sindaco può delegare agli Assessori proprie competenze, comprese quelle di sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti, organicamente connesse alle funzioni loro assegnate;
e) le funzioni attribuite al Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere oggetto di delega se ed in quanto è previsto dalla legge;
f) l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, riservati al Sindaco dalla legge, può essere delegata soltanto a chi lo sostituisce validamente in tutte le sue funzioni.

 

ARTICOLO 31
Esercizio della delega
1. Entro i limiti fissati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, la delega del Sindaco per l'esercizio di proprie competenze può essere conferita in via generale o speciale. Il conferimento della delega comporta, fino alla sua revoca, il trasferimento della competenza al soggetto delegato. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
ARTICOLO 32
Conflitti di competenza
1. I conflitti di competenza, sia reali che virtuali, sorti fra i responsabili dei servizi sono decisi con provvedimento del Segretario Comunale. Se il conflitto riguarda anche il Segretario, esso è risolto dal Sindaco.
2. Spetta al Consiglio Comunale, anche avvalendosi di apposita commissione, decidere sui conflitti di competenza fra gli organi elettivi e organismi o soggetti della struttura comunale ovvero fra gli organi elettivi e organismi o soggetti esterni al Comune ma da esso dipendenti o controllati.
3. Spetta al Sindaco risolvere i conflitti sorti fra Assessori per le funzioni ad essi attribuite.
4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre i termini del conflitto all'organo competente a decidere, il quale assumerà le proprie determinazioni seguendo il procedimento stabilito dal regolamento.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
ARTICOLO 33
Competenze
1. Il Consiglio Comunale esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità.
2. E' organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed esercita le sue attribuzioni su tutta l'attività del Comune, nelle forme e nei modi fissati dalla legge e dai regolamenti.
3. La potestà regolamentare del Comune è riservata al Consiglio salvo che la legge non disponga altrimenti.
4. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri ed il loro stato giuridico, i casi di scioglimento e sospensione, così come i casi di rimozione e sospensione dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.
5. Il suo funzionamento interno, in tutti gli aspetti, è disciplinato da apposito regolamento.
6. E’ istituita la figura del presidente del consiglio.
ARTICOLO 34
Prima seduta del Consiglio appena eletto.
1. La prima seduta del Consiglio Comunale, convocata entro il termine e nelle forme previste dalla legge, è presieduta dal Sindaco ed è riservata alla comunicazione relativa ai componenti della Giunta Comunale ed alla discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.
2. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri assegnati; la seduta deve tenersi entro 20 giorni dalla data certa della richiesta sottoscritta dai consiglieri. Nell'ordine del giorno sono inserite le questioni indicate dai promotori.
ARTICOLO 35
Validità delle sedute. Votazioni
1. In prima convocazione la seduta del Consiglio è valida se interviene almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati. La presenza degli assessori non consiglieri non è computata ai fini della validità della seduta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge impone una maggioranza diversa.
2. Per la validità della seduta in seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.
3. Le votazioni sono palesi ed hanno luogo per alzata di mano. Il regolamento stabilisce i casi in cui la votazione avviene a scrutinio segreto.
4. Per determinare la maggioranza dei votanti non si computano coloro che si astengono. Nella votazione segreta le schede bianche non costituiscono astensione.
5. Gli assessori non consiglieri non hanno diritto di voto.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
ARTICOLO 36
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'approvazione degli indirizzi generali di governo.
2. Le Commissioni hanno funzioni istruttorie e referenti su tutti i provvedimenti di competenza dell'organo. Attuando i poteri di controllo del Consiglio, le commissioni, nell'ambito delle competenze proprie, vigilano sull'attività amministrativa del Comune, degli uffici e dei servizi nonché sull'attività delle istituzioni di cui il Comune fa parte o da esso dipendenti o controllate.
3. Le Commissioni riferiscono periodicamente al Consiglio sulla loro attività.
4. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la composizione, il numero, l'organizzazione delle commissioni e le modalità per l'espletamento delle loro funzioni. Il numero delle commissioni permanenti non può essere superiore a quattro.
5. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto al suo interno con le modalità fissate dal regolamento.
6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, così come gli atti di competenza, salvo che il regolamento non disponga altrimenti.
ARTICOLO 37
Commissioni speciali
1. Il Consiglio Comunale può nominare commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, piani e progetti ovvero per indagini su materie o affari di particolare e rilevante interesse. Nel provvedimento che istituisce la commissione viene stabilita la sua composizione, l'oggetto dell'incarico, il termine entro cui deve riferire al consiglio e viene individuato il coordinatore.
2. Composizione, funzionamento e competenze delle commissioni speciali sono disciplinate, in via generale, dal regolamento.
ARTICOLO 38
Gruppi Consiliari. Conferenza dei capigruppo
1. I consiglieri eletti nella stessa lista formano un gruppo consiliare. Se in una lista è stato eletto un solo consigliere a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative del gruppo.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima seduta del consiglio appena eletto. In tutti i casi in cui non è ufficialmente individuato, si considera capogruppo il consigliere del gruppo più anziano d'età.
3. Per la loro attività i gruppi consiliari si avvalgono della segreteria generale e dispongono di locali e servizi.
4. La conferenza dei capigruppo è costituita dai presidenti dei gruppi, dal Sindaco e dal presidente del consiglio che la presiede. Ha funzioni organizzative dei lavori del Consiglio Comunale. Svolge inoltre funzioni consultive su iniziativa del Sindaco.
5. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di costituzione e le prerogative dei gruppi consiliari nonché le competenze della conferenza dei capigruppo.
ARTICOLO 39
Nomine di competenza del Consiglio Comunale. Potere di indirizzo
1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina di propri rappresentanti in seno ad enti, aziende ed istituzioni di cui il Comune fa parte, o da esso dipendenti o controllate, nei casi in cui è espressamente riservata al Consiglio stesso dalla legge.
2. Stabilisce i criteri sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni.
ARTICOLO 40
Prerogative e doveri dei consiglieri comunali
1. Ciascun consigliere comunale rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato e con piena libertà e responsabilità di opinione e di voto. Nei limiti stabiliti dalla legge, non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni. Assume la responsabilità legata all'espressione del voto. E' esente dalle responsabilità connesse ad un atto o provvedimento dell'organo di cui fa parte se ha espresso voto contrario o se ha chiesto espressamente che la sua diversa posizione sia inserita nel verbale.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina il diritto dei consiglieri di:
a) esercitare l'iniziativa su ogni atto di competenza del Consiglio;
b) formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
c) ottenere dagli uffici del Comune, senza limiti o eccezioni, copie di atti, di documenti ed informazioni utili all'espletamento delle sue funzioni.
3. I Consiglieri hanno il dovere di:
a) mantenere il segreto d'ufficio sugli atti o affari di cui vengono a conoscenza, nei casi previsti dalla legge;
b) partecipare alle sedute del Consiglio, delle commissioni e degli organismi di cui fanno parte;
c) osservare con la massima fedeltà le disposizioni di legge tendenti a dichiarare pubblicamente la situazione patrimoniale dei cittadini che svolgono funzioni pubbliche.
4. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale è dichiarato decaduto. La decadenza è pronunciata d'ufficio dal Consiglio con le modalità stabilite nel regolamento.
ARTICOLO 41
Composizione
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non inferiore a quattro e non superiore a sei, compreso il vice Sindaco.
2. Possono essere nominati assessori, in numero non superiore alla metà dei componenti la giunta, cittadini non consiglieri comunali che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
L’articolo viene approvato con votazione unanime.
ARTICOLO 42
Nomina
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, compreso un vice Sindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Il limite massimo di mandati consecutivi previsto dalla legge per il Sindaco vale anche per gli assessori.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla decisione.
ARTICOLO 43
Competenze generali
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi generali di governo nonché' nell'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale attraverso gli atti fondamentali.
2. Esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
3. Riferisce sulla propria attività' al Consiglio Comunale, con apposita relazione, in sede di approvazione del conto consuntivo. Costituiscono parti specifiche della relazione le valutazioni sullo  stato di attuazione del bilancio pluriennale, se adottato, e del programma delle opere pubbliche nonché le indicazioni relative al  piano dei servizi comunali.
4. Alla Giunta sono riservati tutti gli atti che, per disposizione di legge o dello statuto, non siano riservati alla competenza di altri organi o soggetti.
ARTICOLO 44
Esercizio delle funzioni
1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Nell'ambito della delega conferita dal Sindaco gli assessori vigilano sull'andamento dei servizi, impartiscono direttive agli uffici, formulano proposte per l'attuazione dei programmi.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti e provvedimenti relativi alle loro specifiche deleghe.
4. L'assessore non consigliere esercita le sue funzioni con tutte le prerogative, diritti e responsabilità proprie della carica. Partecipa alle sedute della Giunta con diritto di voto. Può essere destinatario di deleghe. Partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con le stesse prerogative e doveri di ogni altro assessore o consigliere, escluso il diritto di voto.
ARTICOLO 45
Disposizioni generali
1. Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Gli atti sono assunti validamente con il voto della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti prevale la proposta per cui ha votato il Sindaco.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco al quale spetta formare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è presieduta dal Vice Sindaco.
3. Le sedute non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.
 
CAPO IV
IL SINDACO
ARTICOLO 46
Competenze
1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune e lo rappresenta legalmente.
2. Il Sindaco è garante dell'attuazione delle disposizioni e dei principi dello statuto e dell'osservanza dei regolamenti.
3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.
4. Il segno distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, recante lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
ARTICOLO 47
Potere di ordinanza
1. Il Sindaco, in quanto capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza di norme di legge e di regolamento o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari situazioni sopraggiunte.
2. In quanto Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
3. I provvedimenti emessi in forza del potere di ordinanza sono pubblicati all'albo pretorio per almeno dieci giorni.
TITOLO III
GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
CAPO I
NOZIONE E PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 48
Nozione di consultazione e di partecipazione
1. La consultazione consente agli organi del Comune di conoscere ed acquisire l'orientamento e le proposte dei cittadini nella fase di formazione delle decisioni, anche su questioni di carattere settoriale. E' attuata a discrezione e su iniziativa degli organi elettivi.
2. La partecipazione è il concorso diretto dei cittadini all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi del Comune. Assicura ai cittadini, singoli o associati, le condizioni per intervenire e contribuire alla formazione delle decisioni sui temi di interesse generale.
3. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione e della consultazione e ne garantisce l'effettivo esercizio.
4. Il regolamento per il procedimento e la partecipazione stabilisce casi, modalità e procedure per attuare gli istituti e le disposizioni definite in questo titolo.
ARTICOLO 49
Le libere forme di associazione
1. Il Comune valorizza le libere forme di organizzazione dei cittadini come affermazione del dettato costituzionale.
2. E’ istituito un apposito albo comunale delle associazioni.
3. Costituiscono condizioni per l'iscrizione nell'Albo:
a) accettare, negli atti costitutivi, il principio della maggioranza nelle decisioni interne;
b) rappresentare o tutelare interessi generali o diffusi.
CAPO II
ISTITUTI PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
ARTICOLO 50
Conferenza di approfondimento
1. La conferenza è luogo e momento pubblico di confronto per consentire approfondimenti tematici, studi e ricerche sopra progetti, scelte o indirizzi relativi a materie o aspetti specifici dell'attività del Comune.
2. Nella conferenza viene ricercato il confronto ed il contributo di idee e proposte da parte di soggetti particolarmente qualificati per conoscenza tecnica o scientifica, esperienza, rappresentatività. 
3. La conferenza è indetta dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta ovvero su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati.
ARTICOLO 51
Assemblee di consultazione. Contatti individuali
1. L'assemblea di consultazione è normalmente indetta per questioni che riguardano aspetti settoriali dell'attività' del Comune o che interessano un quartiere o una frazione.
2. Quando per lo stesso argomento vengono indette assemblee su tutto il territorio comunale, la sintesi delle indicazioni e delle proposte emerse deve risultare da un verbale sottoscritto da chi le ha presiedute che viene trasmesso all'organo competente a decidere su quell'argomento. Il Sindaco provvede a rendere pubblico il verbale e le valutazioni o decisioni conclusive dell'organo.
3. La consultazione può essere effettuata mediante mezzi di contatto diretto con i singoli cittadini, quali formulari, questionari e simili, ponendo quesiti chiari e semplici, al fine di conoscere opinioni e proposte. Il Segretario Comunale, o suo delegato, provvede allo scrutinio delle risposte pervenute. Il Sindaco provvede a dare pubblico avviso ai cittadini dell'esito della consultazione.
ARTICOLO 52
Comitati di utenti e di gestione
1. Il Comune può istituire Comitati di utenti, composti da una rappresentanza di cittadini che fruiscono  di un determinato servizio a domanda individuale, con il compito di formulare proposte per il suo buon funzionamento. Quando l'organismo concorre alla gestione del servizio mediante l'espressione di pareri obbligatori non vincolanti, si costituisce in Comitato di gestione.
2. Il regolamento disciplina in via generale il funzionamento e le prerogative dei Comitati. L'atto del Consiglio Comunale che istituisce il Comitato ne regola il funzionamento in rapporto alla natura del servizio.
CAPO III
ISTITUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ARTICOLO 53
Carte dei diritti
1. Il Consiglio Comunale può recepire carte dei diritti elaborate autonomamente da gruppi, associazioni o categorie di cittadini, anche se non riguardano questioni di competenza comunale.
2. L'approvazione del Consiglio impegna il Comune a seguire impostazioni, principi e finalità della carta nell'ambito dei principi e dei diritti riconosciuti nello statuto.
ARTICOLO 54
Assemblea di partecipazione
1. E' istituita l'assemblea di partecipazione, strumento a disposizione dei cittadini per contribuire alla formazione di atti fondamentali o di indirizzo ovvero per sottoporre agli organi elettivi proposte su temi rilevanti per l'intera Comunità.
2. Gli atti su cui deve essere attivata la procedura della partecipazione sono elencati nel regolamento.
3. La convocazione dell'assemblea deve essere richiesta con petizione sottoscritta da almeno 50 cittadini residenti nel territorio comunale salvo che non sia convocata dal Sindaco per effetto dell’art. 97 comma 3.
4. Il regolamento disciplina termini e modalità per l'esercizio del diritto alla partecipazione, basandosi sulle seguenti disposizioni:
a) i cittadini debbono essere preventivamente informati, sotto la responsabilità del Sindaco, circa la volontà dell'organo comunale di adottare l'atto, nonché delle modalità per conoscerne il contenuto e per richiedere la partecipazione;
b) l'atto non può essere adottato se non è trascorso un congruo periodo di tempo dalla pubblicazione degli avvisi, comunque non inferiore a 15 giorni, ovvero prima dello svolgimento dell'assemblea quando è richiesta. Sono fatti salvi i casi di documentata urgenza per l'assunzione delle decisioni;
c) l'assemblea è convocata dal Presidente della Commissione Consiliare permanente o dal Sindaco, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della petizione ed è presieduta da chi l'ha convocata;
d) quando l'assemblea è richiesta per sottoporre una proposta, questa deve essere chiaramente formulata nella petizione. Il Sindaco, sentito il parere del Segretario Comunale, decide sulla sua ammissibilità e la trasmette all'organo competente affinché la esamini e provveda a convocare l'assemblea entro il termine di 90 giorni. In ogni caso in cui la proposta non è stata esaminata  entro tale termine il Sindaco è tenuto ad iscriverla all'ordine del giorno dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva. E' tenuto inoltre a convocare l'assemblea che deve svolgersi entro 15 giorni dalla seduta dell'organo;
e) il giudizio di ammissibilità si basa sulla legittimità formale del contenuto della proposta rispetto alla legge ed all'ordinamento comunale. Il giudizio negativo non esclude la possibilità di convocare comunque l'assemblea;
f) dello svolgimento dell'assemblea, del numero dei cittadini presenti, delle eventuali proposte emerse è redatto apposito verbale a cura e sotto la responsabilità del Segretario Comunale o funzionario da lui delegato. I verbali sono consegnati al Sindaco o al Presidente della Commissione, i quali sono tenuti a darne comunicazione all'organo competente a decidere sull'atto o sulla proposta.
ARTICOLO 55
Referendum
1. E' istituito il referendum per consentire ai cittadini di esprimere assenso o dissenso su atti adottati dal Consiglio Comunale ovvero su questioni su cui lo stesso organo non ha ancora assunto decisioni definitive.
2. Il referendum è proposto al Sindaco da almeno 150 cittadini residenti nel territorio comunale, i quali esprimono un Comitato promotore che definisce il quesito referendario che deve essere semplice, chiaro ed univoco. Sulla legittimità ed ammissibilità del referendum e sulla intelligibilità del quesito si pronuncia un Comitato di 3 garanti nominato di volta in volta dal Consiglio Comunale tramite sorteggio fra i segretari comunali in carica nei comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi. Il Comitato trasmette la sua decisione al Sindaco entro e non oltre 15 giorni dall'insediamento.
3. Il referendum può essere promosso dal Consiglio Comunale, come mezzo di consultazione generale, limitatamente a questioni oggetto di atti fondamentali o di indirizzo. La decisione è assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati. Lo stesso atto definisce il quesito referendario. Sulla legittimità del referendum e sulla intelligibilità del quesito si pronuncia il Segretario Comunale.
4. Il quesito referendario deve riguardare comunque materie di esclusiva competenza comunale, con esclusione delle seguenti:
a) modifiche dello statuto comunale;
b) tributi comunali e tariffe dei servizi;
c) organizzazione della struttura comunale;
d) designazione, nomina e revoca di rappresentanti del Comune;
e) funzionamento degli organi elettivi;
f) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
ARTICOLO 56
Raccolta delle firme ed indizione del referendum
1. Si può procedere alla raccolta delle firme in calce al referendum proposto dai cittadini solo dopo il pronunciamento sulla legittimità e ammissibilità del referendum e sulla intelligibilità del quesito.
2. La raccolta delle firme deve essere completata entro 30 giorni dalla data di notifica al comitato promotore della comunicazione di legittimità e ammissibilità di cui al comma 1.
3. Il referendum è indetto dal Sindaco quando siano state raccolte un numero di firme valide, autenticate ai sensi di legge, pari al dieci per cento degli elettori del Consiglio Comunale iscritti nelle liste al primo Gennaio dell'anno in cui è stata presentata la proposta. La validità delle firme è accertata con le modalità stabilite nel regolamento. Il referendum deve tenersi entro 180 giorni dalla data certa dell'atto che certifica la validità delle firme.
4. Per il referendum deciso dal Consiglio Comunale non si dà luogo alla raccolta delle firme. E' indetto dal Sindaco e deve tenersi entro 180 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui è stato promosso.
ARTICOLO 57
Validità del referendum. Diritto di voto
1. Il referendum è valido se partecipa al voto almeno il cinquanta  per cento più uno degli aventi diritto.
2. Possono partecipare al voto gli iscritti nelle liste elettorali nonché i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età alla data del referendum, salvo il possesso degli altri requisiti per essere iscritti nelle liste elettorali.
3. Nella stessa data possono essere sottoposti a votazione non più di 5 quesiti. Ogni scheda di votazione può contenere un solo quesito.
4. Le operazioni di voto si possono svolgere anche con sistemi elettronici, telematici o per corrispondenza secondo le modalità fissate nel regolamento.
5. Il quesito referendario si intende approvato se ottiene la maggioranza dei voti validi.
ARTICOLO 58
Efficacia del referendum
1. Il Consiglio Comunale può non aderire al parere emerso dalla consultazione. La decisione di non aderire deve essere adeguatamente motivata ed è responsabilità del Sindaco renderla di pubblico dominio
2. Quando l'atto sottoposto a referendum non sia stato ancora eseguito o abbia una esecuzione continuata, frazionata o differita nel tempo, l'indizione del referendum sospende l'esecuzione dell'atto medesimo fino alla proclamazione del risultato.
3. Quando il referendum riguarda questioni non ancora decise, nel periodo fra l'indizione e la proclamazione del risultato non possono essere assunti atti che renderebbero vano il pronunciamento dei cittadini.
4. Costituiscono specifica deroga a quanto disposto nel secondo e terzo comma i casi in cui la sospensione degli effetti dell'atto o la sua mancata adozione determinano una violazione della legge o di diritti acquisiti ovvero un danno certo ed imminente all'ambiente, al patrimonio pubblico o alla proprietà privata.
5. Il referendum non ha luogo quando, pur essendo indetto, intervengono fatti nuovi o disposizioni tali da far venir meno l'utilità o il significato del pronunciamento dei cittadini.
ARTICOLO 59
Limiti all'esercizio del referendum. Rinvio
1. Non può essere svolta più di una consultazione referendaria per anno solare.
2. Le operazioni di voto:
a) si svolgono nell'arco di una Domenica;
b) non possono svolgersi nei mesi di Gennaio, Febbraio, Luglio, Agosto e Dicembre;
c) non possono svolgersi nei 180 giorni antecedenti  l'indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale o in concomitanza con altre consultazioni elettorali.
3. Il Regolamento disciplina ogni aspetto inerente la proposta, lo svolgimento, l'accertamento del diritto di voto, le modalità di votazione e l'efficacia del referendum consultivo.
ARTICOLO 60
Istanze, petizioni, proposte
1. Le associazioni ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco istanze, per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento, petizioni, per attivare l'iniziativa del Comune su questioni di interesse collettivo e proposte per avanzare ipotesi di lavoro o possibili soluzioni su aspetti specifici dell'attività amministrativa.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere esaminate secondo le procedure ed entro il termine fissato dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni. Il procedimento deve concludersi con una comunicazione scritta circa le decisioni adottate o che motivi il diniego.
 
 

 

CAPO IV
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
ARTICOLO 61
Partecipazione del cittadino al procedimento
1. I cittadini, singoli o associati, possono partecipare al procedimento relativo ad atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi mediante l'esercizio del diritto alla conoscenza degli atti e la possibilità di presentare memorie e documenti per fornire ulteriori elementi utili al procedimento che l'organo comunale ha l'obbligo di valutare.
2. Ad ogni istanza deve seguire un procedimento amministrativo che, anche quando è iniziato d'ufficio, deve concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso, esclusi i casi previsti dalla legge.
3. L'organo al quale spetta di valutare l'istanza può procedere all'audizione dei soggetti interessati o coinvolti per chiarire le rispettive ragioni al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento. Deve convocarli quando sia da loro richiesto in forma scritta.
ARTICOLO 62
Diritto all'informazione
1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli considerati riservati dalla legge o dichiarati tali dal Sindaco che, con provvedimento motivato a tutela del diritto alla riservatezza di persone, di gruppi o di imprese, ne vieta temporaneamente la diffusione.
2. E' garantito ai cittadini l'accesso ai documenti, agli atti ed alle informazioni in possesso del Comune, anche quando si riferiscono ad istituzioni di cui il Comune fa parte o ad organismi da esso dipendenti o controllati.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame o di estrazione di copia degli atti, previo il rimborso del solo costo di produzione e salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. L'esame dei documenti presso il Comune è gratuito.
4. Con documento da allegare al bilancio il Comune rende pubblici gli elenchi delle ditte con le quali ha contratto rapporti di lavoro o di fornitura.
ARTICOLO 63
Rinvio al regolamento
1. Il regolamento per il procedimento e la partecipazione, in conformità alla legge, disciplina modalità, procedure e termini per l'attuazione delle disposizioni contenute in questo capo. Esso ha lo scopo di consentire ai cittadini  la più agevole, rapida e completa informazione e l'efficace esercizio dei diritti stabiliti dalla legge e dallo statuto. In particolare determina:
a) per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui deve concludersi, il quale, di regola, non deve essere superiore a 90 giorni;
b) i modi per rendere certa l'individuazione del responsabile del procedimento;
c) la procedura per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti e di rilascio di copia di atti;
d) i modi e gli strumenti per garantire ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine seguito nell'espletamento delle pratiche;
e) la procedura per la convocazione o l'audizione delle parti interessate o coinvolte nel procedimento;
f) gli strumenti coi quali il Comune rende pubblici i propri intendimenti, atti e provvedimenti;
g) i casi in cui gli atti sono da considerare temporaneamente riservati e la durata del divieto di diffusione.
CAPO V
L'AZIONE POPOLARE
ARTICOLO 64
L'azione sostitutiva
1. Ciascun elettore ha il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Le azioni sostitutive esercitate da soggetti diversi dagli elettori sono disciplinate dalla legge.
3. La Giunta Comunale, avuta notizia dell'azione intrapresa in via sostitutiva, è tenuta a verificare, entro i termini di legge, se sussistono  ragioni e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente. Ove decida positivamente adotta gli atti necessari e ne da notizia a chi ha promosso l'azione. Nel caso contrario la decisione di astenersi dall'intraprendere l'azione deve risultare da un proprio atto motivato.
CAPO VI
IL DIFENSORE CIVICO
ARTICOLO 65
Istituzione
1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico Comunale che concorre a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa. Nell'esercizio delle sue funzioni agisce in piena libertà ed indipendenza e non è assoggettabile a controllo gerarchico o funzionale, con la sola eccezione dell'apertura del procedimento di revoca.
2. Il regolamento per il procedimento e la partecipazione disciplina, in termini applicativi, l'elezione, i rapporti con gli organi e con gli uffici, l'espletamento delle funzioni, la decadenza e la revoca del Difensore Civico.
ARTICOLO 66
Elezione. Durata dell'incarico
1. Ciascun consigliere, la Giunta Comunale, le associazioni iscritte nell'albo ed ogni cittadino possono avanzare al Sindaco proposte di persone eleggibili all'ufficio di Difensore Civico. La proposta deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
2. Il Consiglio Comunale elegge il Difensore Civico in due distinte sedute pubbliche, a scrutinio segreto. Nella prima seduta, con la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati, approva una lista di cinque candidati. Questi si costituiscono in collegio e comunicano al Sindaco chi, fra essi, è proposto per l'elezione. Nella seconda seduta, da tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dopo la prima, il Consiglio elegge il Difensore Civico a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se nelle prime tre votazioni non viene raggiunto il quorum richiesto, l'elezione avviene nella stessa seduta, a maggioranza dei consiglieri assegnati. Se la proposta avanzata dal collegio è unanime essa costituisce designazione vincolante per il Consiglio. Comunque il Difensore Civico deve essere eletto fra i candidati elencati nella lista approvata. Nella deliberazione che sancisce l'elezione devono essere indicate le eventuali cause di incompatibilità accertate a carico dell'eletto.
3. L' elezione del Difensore Civico deve avvenire almeno 40 giorni prima della naturale scadenza del mandato del Difensore in carica. Qualora tale scadenza cada nel periodo in cui il Consiglio Comunale è sciolto, l'elezione deve avvenire entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio appena eletto. Quando, per qualunque ragione, il Difensore venga a cessare dall'ufficio prima della naturale scadenza, l'elezione deve avvenire entro i 30 giorni successivi. In ogni caso in cui il Difensore Civico non è insediato nell'ufficio, le funzioni sono svolte, con pienezza di poteri, dal Difensore in carica in regime di proroga, ad eccezione del caso che sia in corso il procedimento di revoca.
4. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta, salvo quanto disposto al comma successivo, con le stesse modalità fissate in questo articolo.
5. Successivamente alla prima rielezione, la stessa persona può ricoprire l'incarico di Difensore Civico a condizione che siano trascorsi almeno sette anni dal termine dell'ultimo incarico.
ARTICOLO 67
Requisiti per l’eleggibilità. Incompatibilità
1. Può essere eletto Difensore Civico colui che:
a) sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per l'elezione a consigliere comunale;
b) abbia un'adeguata competenza giuridica e amministrativa e dia garanzie di obiettività e serenità di giudizio;
c) abbia avuto la residenza sul territorio comunale negli ultimi 3 anni;
d) non sia stato candidato in una lista per l'elezione del Consiglio Comunale in carica.
2. Sono motivi di incompatibilità con l'incarico di Difensore Civico:
a) ricoprire una carica elettiva pubblica, di primo o secondo grado;
b) candidarsi in una lista per l'elezione del Consiglio Comunale;
c) intrattenere rapporti professionali, di lavoro o commerciali con il Comune.
3. Il Difensore Civico ha l'obbligo di residenza sul territorio comunale per tutto il periodo di insediamento nell'ufficio.
ARTICOLO 68
Funzioni e prerogative
1. Il Difensore Civico agisce su domanda di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio. Può intervenire presso il Comune, le istituzioni di cui fa parte o gli organismi o società da esso dipendenti o controllati per accertare che i procedimenti amministrativi si svolgano regolarmente e che gli atti ed i provvedimenti vengano emanati tempestivamente e correttamente.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni ha il diritto di ottenere dal Comune e dagli altri soggetti individuati nel comma precedente, copia di atti, documenti nonché informazioni connesse alle questioni sottoposte alla sua attenzione. Non può essergli opposto il diniego o il segreto d'ufficio. Segnala al Direttore Generale ovvero, se non è istituito, al Segretario Comunale ogni fatto o comportamento che costituisce impedimento o intralcio oggettivo all'esercizio delle sue funzioni.
3. Rileva eventuali irregolarità, disfunzioni o ritardi in relazione al caso trattato. Può convocare o rivolgersi al responsabile del servizio, anche verbalmente, per verificare lo stato della pratica e porre una scadenza per ottenere quanto richiesto, ovvero può ricercare con lui le soluzioni più idonee in relazione al caso concreto.
4. Il Difensore Civico, inoltre, può:
a) sottoporre al Sindaco situazioni che richiedono l'intervento del Comune o di altra istituzione, ovvero una più sollecita trattazione da parte dell'ufficio pubblico preposto;
b) presentare memorie e note agli organi comunali anche per proporre soluzioni tecniche volte a semplificare o rendere più efficiente il singolo procedimento;
c) segnalare al Direttore Generale, al Segretario comunale ed al Sindaco, in relazione al singolo procedimento e sulla base di dati di fatto riscontrabili, situazioni di abuso, disfunzione o grave negligenza ascrivibili ad un dipendente comunale personalmente individuato.
5. Entro il 30 Settembre, il Difensore Civico invia una propria relazione al Consiglio Comunale circa l'attività svolta nel corso dell'anno, con la quale segnala le disfunzioni rilevate e formula le proprie osservazioni e proposte. Costituisce allegato alla relazione l'elenco anonimo dei casi trattati. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta i provvedimenti di competenza.
6. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista le prerogative ed i doveri di pubblico ufficiale ai sensi di legge. Prima di assumere l'incarico presta giuramento nelle mani del Sindaco, di fronte al Consiglio Comunale.
ARTICOLO 69
Decadenza e revoca
1. Il Sindaco contesta le eventuali cause di incompatibilità al Difensore civico entro cinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che sancisce la sua elezione. Qualora il Difensore non provveda a rimuoverle entro venti giorni dalla data di notifica della contestazione, decade dall'incarico. Non può prestare giuramento ed essere insediato nell'ufficio finché perdura l'incompatibilità.
2. Il caso di incompatibilità sopravvenuta è accertato dal Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva al giorno in cui il Sindaco ne ha avuto notizia. Si applica la procedura stabilita nel primo comma. I 5 giorni decorrono dalla data di esecutività della deliberazione che ha accertato l'incompatibilità. Il Difensore non può svolgere le sue funzioni finché perdura l'incompatibilità accertata.
3. Il Difensore Civico può' essere revocato dal suo ufficio per gravi inadempienze o gravi motivi che ostano oggettivamente all'esercizio delle sue funzioni. La revoca è dichiarata dal Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
ARTICOLO 70
Indennità e mezzi
1. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione stabilita dal Consiglio Comunale, non superiore a quella riconosciuta al Sindaco dalla legge.
2. La Giunta Comunale, sentito il parere del Difensore Civico, provvede per la sede del suo ufficio e per l'eventuale dotazione di personale da individuare nell'organico comunale. Il personale assegnato dipende direttamente dal Difensore Civico ed a lui risponde del proprio operato.
ARTICOLO 71
Difensore civico unico per più comuni
1. Qualora il Comune faccia parte di una forma di gestione intercomunale, espressamente disciplinata dalla legge, di funzioni, uffici o servizi fra cui un unico difensore civico, il Consiglio Comunale può aderire alla sua istituzione a condizione che sia assicurato un suo adeguato impegno nel territorio comunale.
2. Nell'ipotesi di adesione di cui al comma 1 l'applicazione dei precedenti articoli di questo capo è sospesa per tutto il tempo in cui opera il difensore civico unico ovvero fin quando il Consiglio Comunale non decide di reintrodurre il difensore civico comunale.
3. L'atto di adesione di cui al comma 1 dispone la revoca dell'incarico del difensore civico comunale, eventualmente in carica, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'insediamento del difensore civico unico. I casi trattati e non ancora conclusi alla data della revoca devono essere definiti dal difensore civico comunale entro i successivi trenta giorni.
4. E' facoltà del difensore civico comunale trasmettere una memoria al difensore civico unico a solo scopo informativo.
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE [1]
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 72
Principi e criteri direttivi
1. Gli uffici ed i servizi comunali concorrono a realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa secondo linee d'indirizzo operativo definite dagli organi elettivi e attuate con il concorso del Segretario Comunale e del personale dipendente.
2. Il personale rappresenta la risorsa fondamentale del Comune ed il primo strumento posto al servizio dei cittadini.
3. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione interna i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità. Riconosce che i poteri di scelta, di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi coordinati dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale.
4. I Responsabili di servizio devono garantire la professionalità e la competenza degli uffici anche attraverso corsi professionali di aggiornamento e qualificazione riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
5. L'Amministrazione comunale riconosce la funzione del sindacato dei lavoratori dipendenti e promuove consultazioni con le organizzazioni che hanno titolo a partecipare alla contrattazione decentrata, sulle scelte fondamentali relative all'organizzazione dell'ente.
ARTICOLO 73
Ordinamento di uffici e servizi. Regolamento
1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica dell'ente sono approvati dalla Giunta Comunale secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di aderire costantemente all'indirizzo politico e amministrativo espresso dal Consiglio Comunale ed alle linee operative fissate dalla Giunta.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva nazionale, in conformità allo statuto ed ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale:
a) stabilisce il sistema organizzativo;
b) attua il principio dell'individuazione dei centri di imputazione per rendere certa l'attribuzione di funzioni e responsabilità ai soggetti che devono risponderne;
c) definisce l'articolazione della struttura individuando unità organizzative di diversa entità e complessità in funzione delle competenze loro assegnate e prevedendo un responsabile per ciascuna di esse;
d) determina la dotazione organica dell'ente;
e) individua l'ufficio o l'organismo preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro e quello preposto allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche i  quali formulano proposte di adeguamento alle esigenze amministrative segnalate dagli organi politici e dai responsabili dei servizi;
f) disciplina la conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi sotto il coordinamento del Segretario Comunale o del Direttore Generale;
g) stabilisce le dotazioni minime cui ha diritto il personale per quanto attiene a divise, arredi, attrezzature, condizioni e sicurezza sul luogo di lavoro;
h) stabilisce le modalità di espletamento dei concorsi per la copertura dei posti nell'organico dell'ente.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale nonché il loro rapporto con l'ente, restano disciplinati dalla legge.
ARTICOLO 74
La funzione di responsabile di servizio
1.I Responsabili di servizio rispondono sotto il profilo amministrativo, tecnico gestionale e contabile dell'attuazione del piano economico gestionale approvato ogni anno dalla Giunta Comunale. Ad essi vengono attribuite risorse finanziarie, umane e tecniche.
2. I responsabili di servizio sono nominati dal Sindaco.
3. La funzione di Responsabile di servizio comporta un elevato grado di autonomia operativa e la possibilità di emanare direttive, ordini, atti e provvedimenti esecutivi relativi all'unita' organizzativa cui il soggetto è preposto, nonché le responsabilità della sua conduzione e dell'esercizio dei poteri di controllo, di iniziativa e di impulso propri della funzione di direzione. Al Responsabile di servizio compete di emanare atti con rilevanza esterna che non abbiano un contenuto discrezionale sotto il profilo politico.
4. I responsabili di servizio sono preposti alle unità organizzative individuate nel regolamento.
5. La copertura dei posti di responsabili di servizio o di responsabile di ufficio di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e previa deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. La procedura per l'affidamento di tali incarichi è disciplinata dal regolamento degli uffici e dei servizi.
CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE
ARTICOLO 75
Le funzioni del Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica e amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.
2. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell’art.108 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività. Egli inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta  e ne cura la verbalizzazione anche avvalendosi di persona di sua fiducia;
b) esprime il parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui gli venga affidata dal Sindaco la responsabilità di uno o più servizi;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private  ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
e) esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’art.108 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
f) formula proposte sulle questioni attinenti l’ organizzazione generale della struttura;
g) convoca e presiede la conferenza dei responsabili di uffici e servizi;
h) avvalendosi della collaborazione dei dirigente e dei responsabili degli uffici e dei servizi esamina gli aspetti organizzativi, impartisce direttive ed interviene per superare inefficienze ed inerzie degli uffici, formula proposte al Sindaco;
i) emana atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, che non siano dalla legge espressamente riservati agli organi politici o ai Responsabili di servizio.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono disciplinati dalla legge. Il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la posizione del Segretario nell’ambito dell’organizzazione del Comune e ne specifica gli strumenti di intervento e le modalità di svolgimento della funzione di direttore generale, qualora gli venisse assegnata.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco ed opera nell'ambito delle sue direttive.

 

ARTICOLO 76
Il Vice Segretario Comunale
1. E’ istituito l’ufficio del vice segretario comunale che esercita tutte le funzioni vicarie del segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo. Lo coadiuva nel coordinamento degli uffici e dei servizi.
2. L’incarico di vice segretario è attribuito dal Sindaco ad uno dei dirigenti o responsabile di servizio dell’Ente, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con le modalità e secondo i criteri ivi indicati.
CAPO III
DEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
ARTICOLO 77
Verifica del funzionamento di uffici e servizi
1. Entro il trenta marzo di ogni anno la Giunta Comunale verifica il funzionamento di uffici e servizi attraverso gli strumenti e le procedure di cui all'art. 84.
2. La verifica riguarda il grado di efficienza delle singole unità organizzative e della struttura nel complesso, la professionalità degli operatori, i risultati ottenuti in rapporto a programmi e progetti, nonché la complessiva rispondenza dell'operatività della struttura rispetto agli indirizzi e direttive degli organi comunali.
3. Il Sindaco provvede a rendere pubbliche le valutazioni conclusive di tale verifica e ne riferisce al Consiglio Comunale.
ARTICOLO 78
Incarichi di collaborazione
1.        Per specifici obbiettivi, in forza di programmi generali o atti di indirizzo approvati, il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne per consulenze ad alto contenuto professionale, tramite convenzioni a termine.
2. Il regolamento disciplina i casi in cui si può ricorrere a tali incarichi e fissa i requisiti richiesti per potervi accedere.
ARTICOLO 79
Status di dipendente comunale. Incompatibilità
1. Lo status di dipendente comunale è incompatibile con  ogni altra attività lavorativa a carattere continuativo salvo che la legge non disponga altrimenti.
2. Il regolamento disciplina i casi in cui il Comune può autorizzare il dipendente, in via temporanea, a prestare consulenze o attività che non siano incompatibili con le competenze a lui attribuite.
ARTICOLO 80
La Commissione di disciplina
1. E' istituita la Commissione di Disciplina che è chiamata a pronunciarsi su comportamenti e responsabilità del personale comunale nei casi e con le procedure stabilite nel regolamento il quale fissa anche le sanzioni disciplinari.
2. Il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce la composizione della commissione.
CAPO IV
DELLE RESPONSABILITA'
ARTICOLO 81
Responsabilità di amministratori e dipendenti
1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità.
2. Il tesoriere del Comune ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro e sia incaricato della gestione dei beni dell'Ente nonché coloro che svolgono incarichi propri di agente contabile devono rendere il conto della loro gestione, ai sensi delle norme vigenti.
TITOLO V
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'
CAPO I
DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO
ARTICOLO 82
Contabilità
1. La contabilità comunale è disciplinata da apposito regolamento in conformità a quanto previsto dalla legge.
ARTICOLO 83
Autonomia finanziaria. Compartecipazioni
1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune stabilisce le tariffe ed i diritti relativi ai servizi comunali in relazione ai costi di gestione e prevedendo sistemi differenziati in rapporto alla capacità contributiva dei contribuenti e degli utenti. Possono essere stabiliti anche criteri di contribuzione differenziata per categorie predeterminabili di utenti in rapporto al maggior grado di utilità diretta da esse conseguita.
2. Le risorse necessarie ad interventi specifici possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie dei cittadini interessati. La dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino vincola il Comune per l'utilizzo di quanto corrisposto.
ARTICOLO 84
Controllo di gestione
1. L’amministrazione comunale opera per programmi annuali e pluriennali approvati annualmente in sede di bilancio, la cui attuazione è demandata ai dirigenti o ai responsabili di servizio.
2. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità vengono definite le linee guida delle attività di controllo interno della gestione.
3. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazione sistematica in corso di esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari al conseguimento dei risultati prefissati.
4. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sull’analisi del confronto tra costi e benefici, deve assicurare agli organi di governo  dell’Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell’ organizzazione.
5. Il servizio di controllo di gestione e di valutazione dei risultati può essere espletato dal Comune in forma associata con altri Enti.
ARTICOLO 85
Valutazione del personale con incarico dirigenziale
o responsabile delle posizioni organizzative
1. L’Amministrazione, in coerenza a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei propri dirigenti o dei responsabili dei servizi nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.
2. Tale valutazione tiene particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione. La valutazione viene effettuata annualmente.
3. Il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché quello di contabilità, ciascuno per le proprie competenze, disciplinano il procedimento di valutazione
ARTICOLO 86
Il Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri scelti in conformità alla normativa vigente, è eletto dal Consiglio con voto limitato a due componenti.
2. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale  nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo ed esercita, con le modalità previste dal regolamento di contabilità, le funzioni ed i compiti stabiliti dalla legge con riguardo alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e sull’ accertamento della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
3. Nella relazione suddetta il collegio formula i rilievi e le proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione .
4. Il collegio dei revisori può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione e può essere chiamato ad esprimere pareri preventivi  su aspetti economico-finanziari ed a fornire elementi conoscitivi, stime e valutazioni circa l’efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
5. I revisori hanno diritto di acceso a tutti gli atti amministrativi e documenti del Comune  e rispondono della verità delle loro affermazioni. Quando riscontrano gravi irregolarità devono immediatamente informarne il Sindaco.
CAPO II
PATRIMONIO E CONTRATTI
ARTICOLO 87
Conservazione e gestione del patrimonio
1. La Giunta Comunale sovrintende alla conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento, secondo modalità stabilite dal regolamento che individua anche l'ufficio cui sono affidate le relative competenze.
2. Ciascun dipendente ha l'obbligo di usare la massima diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni del Comune. Il regolamento individua e disciplina le responsabilità attribuite ai consegnatari di beni mobili.
3. I beni patrimoniali del Comune, di regola, non possono essere concessi in comodato od uso gratuito, salve le deroghe giustificate da significativi motivi di interesse pubblico. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, ovvero per far fronte a esigenze finanziarie straordinarie conseguenti a decisioni del Consiglio.
4. L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica, mentre quella di beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.
5. Le somme provenienti dall'alienazione di beni o comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, sono impiegate in investimenti o in altre finalità stabilite dalla legge. Restano ferme le destinazioni ed i vincoli originari per le somme provenienti da alienazioni di beni pervenuti al Comune da istituti, enti, congregazioni, opere pie o istituzioni analoghe con fini di solidarietà o assistenza ovvero da donazioni da parte di privati.
ARTICOLO 88
Procedure negoziali
1. Il regolamento per la disciplina dei contratti fissa le procedure per provvedere agli appalti di lavori o di fornitura, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni, agli affitti ed ogni altro rapporto contrattuale relativo all'attività istituzionale del Comune.
2. Oltre che alle norme di legge, il regolamento si attiene alle procedure stabilite dalla Comunità Economica Europea vigenti nell'ordinamento giuridico dello Stato Italiano.
3. Il rogito dei contratti, sulla base della deliberazione a contrattare, compete di norma al Segretario Comunale. Nel caso in cui il Segretario Comunale deve intervenire all’atto quale parte contraente, viene sostituito in tale funzione di rappresentanza dell’ente da altro responsabile di servizio nominato dal Sindaco.
4. Spetta al Consiglio l'adozione delle deliberazioni a contrattare relative all'affidamento in concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
TITOLO VI
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
ARTICOLO 89
Modalità di gestione dei servizi comunali
1.        Il Consiglio Comunale stabilisce l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi in economia o in una delle forme associative previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2.        I servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.
ARTICOLO 90
Aziende speciali, istituzioni e società
1. In sede di costituzione di Unioni di Comuni, Aziende speciali, Istituzioni o di Società il Consiglio Comunale stabilisce le finalità, l' organizzazione ed il funzionamento delle stesse assicurando che la loro attività si realizzi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione e fissando le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo sulla attività stessa.
2. Alla nomina ed alla revoca degli amministratori delle aziende, delle istituzioni e delle società provvede il Sindaco secondo i criteri individuati dal Consiglio Comunale contestualmente alla costituzione delle stesse.
3. Gli amministratori debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una comprovata competenza  tecnica ed amministrativa.

 

ARTICOLO 91
Costituzione di società
1. Il Consiglio Comunale approva il piano tecnico- finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni circa il servizio pubblico che andrà a gestire e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
2. Nella società per azioni la prevalenza del capitale pubblico è assicurata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune o, complessivamente, alle istituzioni pubbliche che vi partecipano, a seconda che il servizio interessi il solo territorio comunale o un ambito più vasto. Tali istituzioni pubbliche possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione societaria mediante conferimento di beni, impianti o altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
3. Nell'atto costitutivo della società per azioni e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei sindaci degli enti pubblici che vi partecipano nonché la facoltà, a norma del codice civile, di riservare le relative nomine al consiglio di detti enti.
4. Nel caso di costituzione di società a responsabilità limitata trovano attuazione gli stessi principi e disposizioni dei commi precedenti in quanto applicabili per la natura giuridica della società.
TITOLO VII
FORME DI COLLABORAZIONE TRA ENTI
ARTICOLO 92
Delle convenzioni
1. Per svolgere in modo coordinato particolari funzioni o gestire determinati servizi pubblici, il Comune può stipulare apposita convenzione con altri Comuni, con la Provincia ovvero con Comuni e Provincia quando sia dimostrata la economicità di gestione e la razionalità organizzativa del coordinamento, anche in rapporto ad altre forme di gestione.
2. La convenzione fissa il fine, la durata, i rispettivi impegni ed ogni altro elemento per rendere chiari e precisi i termini del rapporto di collaborazione. Stabilisce le modalità e la periodicità delle consultazioni fra i contraenti per la verifica della gestione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. La convenzione è approvata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati. La relativa deliberazione stabilisce le competenze della Giunta e del Sindaco in ordine allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione stessa ed al rapporto con gli altri contraenti.
ARTICOLO 93
Dei consorzi
1. Per gestire uno o più servizi in forma associata il Comune può costituire un consorzio con altri Comuni o con Comuni ed altre istituzioni, ovvero aderire ad un consorzio esistente.
2. Il consorzio è ente strumentale degli enti aderenti, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Il Comune ricerca la gestione consorziata del servizio quando essa realizza economie di scala o una maggiore efficienza o efficacia nelle prestazioni all'utente, ovvero quando lo richiedano le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio stesso.
4. Per la costituzione o l'adesione al consorzio il Consiglio Comunale, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, approva:
a) la convenzione che stabilisce il fine e la durata del consorzio, la trasmissione degli atti fondamentali approvati dall'assemblea consortile agli enti aderenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti stessi;
b) lo statuto del consorzio.
5. Sono organi del consorzio l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione e, ove lo statuto lo preveda in relazione alla rilevanza organizzativa ed economica della gestione, il Direttore. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti associati, nelle persone del Sindaco, del Presidente o loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'assemblea.
6. Lo statuto del consorzio regola le competenze degli organi, la composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti, le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e revoca dei suoi componenti, nonché i rapporti fra il consorzio e gli enti aderenti.
ARTICOLO 94
Degli accordi di programma
1. Quando il Comune deve provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che, per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata anche di altre amministrazioni e soggetti pubblici ed il Comune abbia la competenza primaria sull'opera o sull'intervento, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi di attuazione, modalità esecutive ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca la conferenza dei rappresentanti di tutti i soggetti interessati e, qualora l'accordo sia raggiunto, lo approva con proprio atto formale nel quale deve essere espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Se il Comune ha interesse alla realizzazione di opere, interventi o programmi oggetto di un accordo promosso da altro soggetto pubblico, il Sindaco partecipa all'accordo dopo aver sentito il parere della Giunta. L'adesione del Sindaco comporta la collaborazione del Comune in relazione alle sue competenze ed al suo interesse, diretto o indiretto, alla realizzazione di quanto stabilito nell'accordo.
4. In ogni caso in cui l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Per l'attuazione degli accordi si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.
ARTICOLO 95
Vigilanza e informazione al Consiglio
1. Su tutte le forme di collaborazione e di gestione previste in questo e nel Titolo VI, il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo nelle forme e con le modalità fissate dalla legge, dai  regolamenti o dai rispettivi atti che ne affermano la costituzione o ne disciplinano l'attività.
2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza su enti, istituzioni e società a partecipazione comunale. Almeno annualmente, prima dell'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio preventivo del Comune, la Giunta riferisce al Consiglio sull'attività di tali soggetti e sui risultati da loro ottenuti, anche sulla base delle relazioni stabilite nel comma successivo.
3. A conclusione dell'esercizio finanziario dei soggetti individuati al comma precedente, i rappresentanti del Comune nei rispettivi organi di gestione riferiscono al Sindaco, con relazione scritta,  sulla situazione economica e finanziaria dell'ente, della società o dell'istituzione e sui risultati conseguiti, formulando anche valutazioni ed eventuali proposte operative.
4. Sia il Consiglio che la Giunta, in qualunque momento, possono disporre l'audizione dei rappresentanti degli organi di enti, istituzioni e società a partecipazione comunale perché riferiscano sui livelli di efficacia, di efficienza e di economicità dei servizi erogati.
TITOLO VIII
ATTIVITA' NORMATIVA
ARTICOLO 96
Adeguamento costante dell'ordinamento comunale
1.Successivamente all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, il Consiglio Comunale adegua l'ordinamento comunale nel suo complesso alle norme emanate dallo Stato o dalla Regione.
2. E' istituita la commissione consiliare permanente per lo statuto per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1 la quale si attiva in ogni caso entro quindici giorni sulla base di una proposta tecnica di adeguamento predisposta dal Segretario comunale o dai responsabili di servizio. La commissione esprime parere anche su ogni proposta di modifica dello statuto o dei regolamenti al fine di realizzare il coordinamento stabilito dal terzo comma dell'articolo 3.
3. L'organizzazione ed il funzionamento della commissione è disciplinata dal regolamento del Consiglio Comunale.
4. Il mero adeguamento normativo dello statuto non comporta il rispetto dei limiti temporali e della procedura di partecipazione di cui al successivo art. 97.
ARTICOLO 97
Modificazione e abrogazione di norme statutarie
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 96, comma 1, le modificazioni di norme dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale, seguendo la procedura fissata dalla legge, su proposta di uno o più Consiglieri o della Giunta.
2. Nessuna deliberazione di modificazione dello statuto può essere adottata:
a) se non è trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica;
b) nei 180 giorni antecedenti l'indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio;
c) nei 120 giorni successivi all'insediamento del Consiglio appena eletto.
3. Le modificazioni dello statuto sono atti su cui è d'obbligo seguire la procedura per la partecipazione disciplinata dall'articolo 54 attivata su iniziativa del Sindaco.
4. Qualsiasi proposta di modificazione  dello statuto, debitamente sottoscritta, deve essere presentata in forma di articolato e deve essere corredata da relazione scritta che ne espliciti le motivazioni. Deve essere depositata presso il Segretario Comunale affinché chiunque ne possa prendere visione e non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio se non sono trascorsi almeno trenta giorni di deposito.
5. E' responsabilità del Sindaco rendere di pubblico dominio la presentazione della proposta di modificazione.
6. Le stesse procedure si applicano per l'abrogazione di norme statutarie.
ARTICOLO 98
Abrogazione dello statuto
1. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente alla proposta del nuovo testo statutario di cui si chiede l'adozione.
2. L'abrogazione deve essere contestuale alla approvazione del nuovo statuto e deve essere deliberata dal Consiglio Comunale con lo stesso atto.
3. Alla procedura di abrogazione dello statuto si applicano le norme di cui all'art. 97.
ARTICOLO 99
Procedimento di formazione dei regolamenti
1. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti che riguardano:
a) le materie per cui sono espressamente previsti dalla legge o dallo statuto;
b) le materie per cui manchino norme di legge o disposizioni  aventi forza di legge;
c) le materie in cui il Comune esercita funzioni.
2. I regolamenti non possono derogare i principi e le disposizioni dello statuto.
3. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale ed alla Giunta, anche su proposta del Responsabile di servizio. La proposta di regolamento deve essere completa in ogni sua parte e deve avere la forma di articolato. Deve essere sottoscritta e depositata presso il Segretario Comunale che ne cura l'affissione all'albo pretorio affinché possa essere consultata da chiunque vi abbia interesse. Non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio se non sono trascorsi almeno quindici giorni dalla data del deposito.
4. Per l'approvazione di un regolamento è necessaria la maggioranza dei consiglieri assegnati. Dopo che la relativa deliberazione è divenuta esecutiva, il regolamento deve essere pubblicato nell'Albo pretorio ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
5. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio della deliberazione che li approva.
6. Spetta ai dirigenti, ciascuno per le proprie competenze, adottare i provvedimenti necessari per l'applicazione dei regolamenti.
7. La modifica di un regolamento vigente avviene con le stesse procedure previste per la sua approvazione.
8. L'abrogazione totale di un regolamento può essere esaminata solo se viene contestualmente proposto un nuovo regolamento, completo in ogni sua parte, che sia stato depositato presso il Segretario Comunale nei termini fissati al terzo comma. L'abrogazione e l'approvazione del nuovo regolamento sono contenute nello stesso atto deliberativo.
9. Affinché un atto possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
ARTICOLO 100
Raccolta dei regolamenti
1. Presso l'ufficio del Segretario Comunale e sotto la sua responsabilità è istituita la raccolta ufficiale dei regolamenti comunali.
ARTICOLO 101
Delle sanzioni amministrative
1. Salvo quanto previsto da specifiche norme, la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Euro 26 e non superiore a Euro 5.165. Tali limiti si applicano anche per le violazioni al dispositivo delle ordinanze del Sindaco e del responsabile di servizio emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti.
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna fattispecie di violazione sono fissate dai singoli regolamenti ovvero da uno o più provvedimenti del Sindaco. Il limite massimo non può essere superiore al decuplo del limite minimo, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Ogni biennio il Sindaco, con proprio provvedimento, aggiorna i limiti edittali di cui ai commi 1 e 2 in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, intesa come media nazionale, verificatasi nel biennio precedente. Il provvedimento deve essere emanato entro il primo dicembre dell’ultimo anno del biennio, è pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni e produce effetti dal primo gennaio del nuovo biennio.
4. I limiti edittali di cui ai commi precedenti sono espressi in Euro in valori interi, senza centesimi.
5. Per l’accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti comunali ed al dispositivo delle ordinanze nonché per l’applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Con l’ ordinanza ingiunzione conseguente al mancato pagamento in misura ridotta la sanzione è maggiorata almeno di un terzo salvo che il singolo regolamento o i provvedimenti del Sindaco di cui al comma 2 non dispongano diversamente. Sono sempre addebitate al soggetto obbligato le spese di procedimento individuate e quantificate annualmente con atto della Giunta Comunale.
7. I proventi derivanti da pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento spettano al comune, salvo che la legge non disponga altrimenti.
8. Quando per una singola fattispecie è applicabile sia la sanzione prevista dal regolamento comunale o dall’ordinanza sia quella stabilita da una norma statale o regionale avente forza di legge si applica la sanzione prevista dalla norma sopraordinata.
ARTICOLO 102
Albo pretorio. Pubblicità degli atti
1. All'interno della sede del Comune sono individuati gli spazi destinati all'Albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti e avvisi secondo le modalità e nei termini fissati dalla legge. I gruppi consiliari hanno diritto a conoscere atti e documenti relativi all'attività amministrativa nel più breve tempo possibile dalla richiesta.
2. Ogni atto di interesse generale che dispone sulle funzioni, sulle scelte e sui procedimenti del Comune, ovvero nei quali si stabilisce l'interpretazione di norme e si dettano disposizioni per la loro applicazione, oltre alle forme di pubblicazione espressamente previste dalla legge e dallo statuto, vanno rese di pubblico dominio in modo da favorirne la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini.
3. Oltre che nelle forme previste per la pubblicazione, la divulgazione di atti, provvedimenti e documenti di interesse generale nonché di avvisi e stampati relativi e procedimenti amministrativi è attuata con sistemi telematici per consentirne la maggiore diffusione.
TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 103
Metodi di votazione. Delle abrogazioni
1. I regolamenti o un nuovo statuto vanno posti in votazione articolo per articolo. Subito dopo la votazione dell'ultimo articolo, nella stessa seduta, il Consiglio procede alla votazione finale relativa al testo nel suo complesso. La maggioranza richiesta per l'approvazione è riferita alla votazione finale. In sede di revisione dello statuto o dei regolamenti i nuovi articoli sono approvati singolarmente; segue la votazione finale riferita al complesso dell'articolato.
2. L'abrogazione di una disposizione statutaria deve essere espressamente dichiarata dal Consiglio. In mancanza di tale dichiarazione si osserva il principio per cui una disposizione è abrogata quando è incompatibile o in contrasto con la nuova disposizione ovvero quando un nuovo statuto disciplina l'intera materia già oggetto del precedente articolato.
3. Analogo principio si applica per i regolamenti
4. Lo statuto o il regolamento integralmente abrogato e gli articoli modificati mantengono la loro validità ed efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo testo, salvo diversa disposizione di legge.
ARTICOLO 104
Conoscenza dello statuto
1. Lo statuto deve avere la massima divulgazione nella Comunità.
2. Deve essere consegnato nel testo vigente:
a) ai Consiglieri Comunali ad ogni rinnovo del Consiglio;
b) alle scuole, ai loro organi elettivi, ai responsabili degli istituti ed agli insegnanti;
c) a tutte le associazioni iscritte all'Albo comunale;
d) alle organizzazioni locali dei partiti politici e dei sindacati o rappresentanze delle attività produttive e commerciali;
e) agli sposi in occasione di matrimoni celebrati dal sindaco con rito civile;
f) a qualunque membro della Comunità che ne faccia richiesta;
g) ai Comuni limitrofi ed alle istituzioni sovracomunali che abbiano il territorio comunale nell'ambito delle loro competenze.
ARTICOLO 105
Dei controlli
1.        Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge statale e regionale.
ARTICOLO 106
Norme transitorie
1. Il presente statuto, una volta divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva, è affisso all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi. Entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Sindaco appone la dichiarazione di entrata in vigore in calce alla stesura originale dello statuto, controfirmata dal Segretario Comunale. Ne invia copia autentica, munita delle certificazioni di esecutività e di avvenuta pubblicazione, al Ministero dell'Interno perché venga inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. In sede di prima applicazione del disposto di cui al comma 3 dell’art 101 il primo biennio per l’aggiornamento delle sanzioni amministrative decorre dal primo Gennaio 2002 e quindi il primo aggiornamento riguarderà il biennio 2004-2005.
 
 

di Marcello Foa

Del Sessantotto dice di aver mantenuto lo spirito aperto, agguerrito, innovativo. Le idee, invece, le ha ripudiate. Per ...

 LA GIUNTA COMUNALE

         PREMESSO che:

- con la D.G.R n° 445 del 21/04/2004

Lucio Lami

Viaggi nella crisi del castrismo

Spirali, pagg. 250, € 15,49

 

Non è un libro nuovo, visto che risale al 1995, ma è ancora ...